Non basta allo straniero la relazione affettiva in Italia per ottenere la ‘protezione speciale’
Decisivo fare riferimento all’eventuale esistenza della convivenza sotto lo stesso tetto col partner
Il mero riferimento ad una relazione affettiva, non corroborato dalla convivenza – come confermato dall’assenza di un certificato di residenza comune – inchioda lo straniero e gli nega la possibilità della ‘protezione speciale’ in Italia. Impossibile, difatti, ipotizzare una violazione del diritto al rispetto della vita privata.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (ordinanza numero 2915 del 9 febbraio 2026 della Cassazione), i quali, respingendo le obiezioni sollevate da un uomo originario del Marocco, precisano che, ai fini del riconoscimento della ‘protezione speciale’ per il rispetto della vita familiare, una relazione affettiva non formalizzata e priva di convivenza documentata non è sufficiente a dimostrare un effettivo radicamento nella comunità nazionale, dovendo i legami personali e l’integrazione sociale e lavorativa essere valutati caso per caso per verificare se l’allontanamento dal territorio nazionale sia suscettibile di costituire fonte di vulnerabilità.
Negato definitivamente, quindi, allo straniero un ‘permesso di soggiorno’ per ‘protezione umanitaria’, poiché egli ha, in sostanza, mostrato di non volere tornare in patria esclusivamente per coltivare una relazione in Italia, mentre non ha provato un suo inserimento lavorativo ma solo una stabilità abitativa.
Con specifico riferimento alla relazione – con una donna di nazionalità bulgara –, va rilevato che l’uomo ha dichiarato d’avere ancora una moglie in patria, non ha indicato di voler divorziare e continua ad avere, anche se per il tramite dei figli, un profondo legale familiare con la famiglia rimasta in Marocco.
Impossibile, poi, valorizzare, al fine del riconoscimento della ‘protezione speciale’, una relazione senza alcuna formalizzazione, la cui convivenza non è risultata consacrata nemmeno in un certificato di residenza comune.
Respinta, quindi, la tesi proposta dallo straniero, tesi secondo cui non è stata rispettato la sua vita familiare in Italia, vale a dire il legame con una donna bulgara.
Per chiudere il cerchio, i magistrati chiariscono che l’obbligo di protezione della vita familiare dello straniero nei luoghi e nelle formazioni sociali di svolgimento e di sviluppo della sua personalità può ritenersi integrato in quanto, secondo una valutazione da effettuarsi caso per caso, i legami personali e l’integrazione sociale e lavorativa siano rivelatori di un radicamento effettivo nella comunità nazionale, di talché l’allontanamento dal territorio nazionale sia suscettibile di costituire fonte di vulnerabilità.