Istanza di esdebitazione: si applica la disciplina della legge fallimentare
Fondamentale che la richiesta sia stata proposta dopo l’entrata in vigore del ‘Codice della crisi’ da soggetto dichiarato fallito anteriormente
La disciplina dell’esdebitazione costituisce un unico corpus normativo con le disposizioni che precedono e integrano a pieno titolo la complessiva disciplina del fallimento o della liquidazione del patrimonio del debitore in stato di sovraindebitamento.
Questa la prospettiva tracciata dai giudici (ordinanza numero 2260 del 3 febbraio 2026 della Cassazione), chiamati a prendere in esame l’istanza con cui il socio accomandatario di una ‘s.a.s.’ – dichiarato fallito per insufficienza di attivo – ha proposto domanda di esdebitazione, chiedendo di dichiararsi l’inesigibilità dei debiti ammessi allo stato passivo, relativamente alla massa del socio, per un importo di quasi un milione e duecentocinquantamila euro.
In primo grado, la richiesta del debitore è stata accolta, alla luce della nuova disciplina del ‘Codice della crisi’: per il giudice, quindi, vanno dichiarati inesigibili i debiti non soddisfatti.
In secondo grado, invece, viene valutato positivamente il reclamo della creditrice. Applicabile, all’esdebitazione, secondo il giudice, la disciplina previgente, dovendosi cioè fare riferimento al regime normativo della procedura concorsuale aperta a carico del debitore, cui la procedura di esdebitazione è correlata. Di conseguenza, il giudice ha fatto applicazione del disposto relativo al requisito oggettivo del soddisfacimento almeno parziale dei creditori concorsuali, insussistente, nella vicenda in esame, a causa dell’assenza di una minima percentuale distribuita ai creditori concorsuali e dell’irrilevanza della distribuzione di attivo per il pagamento delle spese di procedura, le quali non rientrano tra i crediti concorsuali.
A chiudere il cerchio provvedono i magistrati di Cassazione, ribadendo che l’istanza di esdebitazione proposta dopo l’entrata in vigore del ‘Codice della crisi’ da soggetto dichiarato fallito anteriormente, resta disciplinata dalla legge fallimentare. Milita, in tal senso, la circostanza che l’esdebitazione non è un istituto a sé stante, casualmente (accidentalmente) collegato al fallimento (o alla composizione della crisi da sovraindebitamento) in ragione di un mero dato temporale, ma attiene alla fase conclusiva della procedura, della quale è destinata a completare gli effetti nei confronti del fallito (o del sovraindebitato).
Conseguentemente, deve farsi applicazione del ‘Codice della crisi d’impresa’ nella parte in cui dispone l’efficacia ultrattiva delle procedure fallimentari aperte sotto il regime abrogato.
Circostanza, questa, avvalorata dalla ammissibilità dell’esdebitazione con il decreto di chiusura del fallimento. Sicché, la tesi propugnata dal debitore porterebbe a ritenere, distonicamente, che l’esdebitazione disposta con il decreto di chiusura del fallimento possa essere regolata dalla disciplina abrogata, mentre quella su ricorso del debitore posa essere regolata da quella sopravvenuta, facendo dipendere il regime normativo applicato dall’iniziativa della parte. Ne consegue che l’esdebitazione non può che attenere alla liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti relativi alla procedura cui inerisce. E ciò spiega come i presupposti che regolano l’esdebitazione sono quelli che regolano la disciplina concorsuale nella quale i debiti sono stati dichiarati opponibili alla massa e non quelli di cui alla disciplina sopravvenuta.