Mantenimento dei figli: la loro maggiore età ne fa presumere l’idoneità a produrre reddito

Decisivo il riferimento all’impegno concreto messo nella ricerca di una occupazione

Mantenimento dei figli: la loro maggiore età ne fa presumere l’idoneità a produrre reddito

Il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente è soggetto a limiti temporali e condizionali. I presupposti per l'esclusione di tale diritto, da provarsi dal genitore che si oppone alla domanda, sono: l'età del figlio, che rileva in rapporto di proporzionalità inversa con il diritto al mantenimento; l'effettivo raggiungimento di competenze professionali; l'impegno concreto nella ricerca di un'occupazione. Una volta raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, presunzione superabile solo con la prova dell'assenza di inerzia colpevole o dell'impossibilità oggettiva di provvedere al proprio sostentamento. Peraltro, per i figli adulti, le esigenze di vita non possono essere soddisfatte mediante l'obbligo di mantenimento genitoriale, ma attraverso gli strumenti di sostegno al reddito di dimensione sociale, ferma restando l'obbligazione alimentare familiare per le esigenze essenziali. Questi i punti fermi fissati dai giudici (ordinanza numero 5090 del 26 febbraio 2025 della Cassazione), i quali hanno di conseguenza riconosciuto il diritto di un uomo a non versare più l’assegno di mantenimento per i figli ormai maggiorenni. Nella specifica vicenda è stato accertato lo svolgimento di attività lavorativa da parte di un figlio, pur caratterizzata da temporaneità, mentre per la figlia non vi è prova che ella si sia attivata nella ricerca di un lavoro senza riuscire a trovarlo. Su quest’ultimo fronte, in particolare, la prova dell’incolpevole mancanza di lavoro della ragazza non poteva dirsi realizzata mediante la produzione di un certificato medico, unico documento prodotto a sostegno di un suo disturbo d’ansia.

news più recenti

Mostra di più...