Vacanza rovinata da una rapina: necessario provare gravità e serietà delle ripercussioni per i turisti

Fondamentale accertare, ai fini della relativa risarcibilità, sia la lesione grave di un interesse inviolabile costituzionalmente garantito, sia la sussistenza di un pregiudizio, non consistente in meri disagi o fastidi

Vacanza rovinata da una rapina: necessario provare gravità e serietà delle ripercussioni per i turisti

Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata è risarcibile all’esito del riscontro della gravità della lesione e della serietà del danno, da apprezzarsi alla stregua del bilanciamento del principio di tolleranza delle lesioni minime e della condizione concreta delle parti coinvolte. Tale danno non è perciò configurabile in re ipsa, dovendosi necessariamente accertare, ai fini della relativa risarcibilità, sia la lesione grave di un interesse inviolabile costituzionalmente garantito, sia la sussistenza di un pregiudizio, non consistente in meri disagi o fastidi e legato da un nesso di causalità giuridica all’evento di danno. Questi i punti fermi fissati dai giudici (ordinanza numero 34780 del 28 dicembre 2024 della Cassazione), i quali, chiamati a prendere in esame l’istanza risarcitoria avanzata da una coppia rimasta insoddisfatta da una vacanza eccessivamente avventurosa, aggiungono che, comunque, nella liquidazione equitativa del danno da vacanza rovinata, bisogna evitare duplicazioni risarcitorie, distinguendo chiaramente le diverse voci di danno non patrimoniale ed esplicitando i parametri utilizzati per la quantificazione, anche in relazione al valore economico della prestazione turistica non goduta. Da incubo il racconto fatto da due turisti, i quali spiegano di aver acquistato un pacchetto turistico organizzato che prevedeva volo e soggiorno presso una struttura recettiva di tipo ‘resort’, in Kenya, in occasione della quale, una notte, vi era stata una rapina da parte di persone non identificate che, con machete e pistole, facevano irruzione prima in alcune camere vicine, e poi violentemente nella loro stanza, presso cui si era nel frattempo rifugiata una ragazza ferita al volto, derubandoli pur senza procurare loro lesioni fisiche. Tuttavia, il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l’interesse leso abbia rilevanza costituzionale e che la lesione dell’interesse sia grave, nel senso che l’offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, e che il danno non sia futile, e, cioè, non consista in meri disagi o fastidi, e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa, ricordano i giudici.

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