Registrazioni relative ad ordini telefonici: il cliente batte la banca

Sanzionato un istituto di credito che non ha risposto in modo esaustivo ad un cliente che aveva fatto richiesta di accesso ai propri dati personali contenuti nelle conversazioni telefoniche col ‘servizio clienti’

Registrazioni relative ad ordini telefonici: il cliente batte la banca

Cliente ‘batte’ la banca: ha diritto di accedere, sancisce il ‘Garante per la privacy’ (provvedimento del 10 luglio 2025), ai propri dati contenuti nelle registrazioni relative agli ordini telefonici da lui effettuati.
Applicando questa visione, il ‘Garante’ ha sanzionato un istituto di credito, obbligandolo a pagare 100mila di euro, dopo aver constatato che esso non ha risposto in modo esaustivo ad un cliente che aveva fatto richiesta di accesso ai propri dati personali contenuti nelle conversazioni telefoniche col ‘servizio clienti’.
Per essere precisi, il cliente, vittima di una frode, si è rivolto alla banca per ottenere le registrazioni delle chiamate intercorse con il ‘servizio clienti’, registrazioni utili per contestare l’esecuzione di un bonifico di circa 10mila euro e ricostruire quanto accaduto realmente e dare prova della frode subita.
Dalla banca, però, è arrivata una risposta assolutamente non soddisfacente per il cliente, che, di conseguenza, ha presentato un reclamo al ‘Garante’, che, di conseguenza, ha sanzionato l’istituto di credito, che ha fornito sì le registrazioni richieste – cosa avvenuta dopo l’apertura del procedimento da parte del ‘Garante’ – ma ben oltre il termine dei trenta giorni previsto dal Regolamento dell’Unione Europea.
A legittimare la sanzione c’è una considerazione importante: anche le telefonate tra cliente e banca possono essere considerate dati personali e, in quanto tali, devono essere accessibili su richiesta, nel rispetto dei diritti di eventuali terzi coinvolti, ha chiarito il ‘Garante’.

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