Pietrisco sulla strada: la segnaletica nega il risarcimento al centauro finito a terra
Il motociclista, in pieno giorno e adeguatamente avvertito dalla segnaletica stradale, non ha fatto quanto nelle sue possibilità per interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, poiché la situazione di pericolo, segnalata, sarebbe stata suscettibile di essere superata utilizzando l’ordinaria diligenza e prudenza
Pietrisco sulla strada, motociclista finisce a terra: nessun indennizzo. Esclusa la responsabilità dell’ente pubblico, una volta accertata la prevedibilità del potenziale pericolo.
Questa la valutazione compiuta dai giudici (ordinanza numero 26061 del 24 settembre 2025 della Cassazione) a chiusura di un episodio verificatosi in Irpinia, valutazione centrata sulla sottolineatura che lo specifico incidente si è verificato nel maggio del 2007, su un tratto di carreggiata ampio e rettilineo, e, quindi, la stagione, l’orario, la luminosità ed il tratto di strada rettilineo – come da schizzi planimetrici –escludono possa configurarsi l’elemento dell’imprevedibilità dell’insidia stradale.
Il fattaccio, che ha dato il ‘la’ al fronte giudiziario, risale ad oltre diciotto anni fa, quando, in un pomeriggio di maggio, nel contesto di un piccolo paese irpino, un motociclista, che percorre a rilevante velocità una ex strada statale, perde il controllo del mezzo, all’uscita da una curva, a causa della presenza di pietrisco sul manto stradale, pietrisco non visibile per via del traffico intenso.
A seguito del capitombolo, il motociclista, che riporta gravi lesioni personali – senza dimenticare il mezzo, che presenta parecchi danni – richiede il risarcimento sia patrimoniale che non patrimoniale, invocando la responsabilità dell’ente, cioè la Provincia di Avellino.
In primo grado viene accolta l’istanza risarcitoria: l’amministrazione pubblica viene condannata a ristorare economicamente il motociclista, versandogli oltre 25mila euro. Di parere opposto, però, sono i giudici d’Appello, i quali escludono la responsabilità della Provincia di Avellino, ritenendo non sussistente una situazione di pericolo occulto e annotando che il tratto di strada è dotato di adeguata segnaletica, senza, poi, dimenticare che il sinistro si è verificato su un tratto rettilineo e non all’uscita di una curva, come sostenuto dal danneggiato, e che il pietrisco, se presente, sarebbe stato visibile ed evitabile con l’ordinaria diligenza.
Inutili le osservazioni proposte in Cassazione dal motociclista e mirate, in sostanza, a corroborare la tesi della responsabilità della Provincia.
In questa ottica, il motociclista sottolinea la presenza di un’insidia stradale (il pietrisco non visibile all’uscita di una curva), e richiama i paletti fissati in materia di responsabilità della pubblica amministrazione per danni da beni demaniali. Ma, ribattono i giudici, va esclusa la sussistenza di insidie o trabocchetti tali da integrare una responsabilità dell’ente, soprattutto perché il tratto di strada interessato dall’incidente si presentava, all’epoca del fattaccio, corredato da segnali e pannelli integrativi idonei ad avvertire della presenza di pericoli per strada sdrucciolevole, che può diventare scivolosa in occasione di particolari condizioni climatiche o ambientali.
Va aggiunto poi un ulteriore dettaglio: l’incidente si è verificato alle ore 16.20 del 13 maggio 2007, su un tratto di carreggiata ampio e rettilineo, e, quindi, la stagione, l’orario, la luminosità ed il tratto di strada rettilineo – come da schizzi planimetrici – escludono si possa configurare l’elemento dell’imprevedibilità dell’insidia stradale. Peraltro, dagli incartamenti in atti e dallo schizzo planimetrico allegato, emerge che il sinistro non si è verificato a ridosso dell’uscita di una curva, bensì su un tratto di strada rettilineo, e che, qualora vi fosse stato presente del pietrisco sulla predetta strada – avendo il conducente della moto piena visibilità –, esso poteva essere evitato con l’ordinaria diligenza. Esclusa, quindi, quella che veniva considerata quale fonte di pericolo inevitabile, non percepibile dal motociclista, poiché la strada era stata oggetto di lavori di ripristino del piano viabile, e in tale ottica risultano significativi i reperti fotografici prodotti in atti e che rappresentano le reali condizioni della strada.
Ampliando l’orizzonte, i magistrati di Cassazione ribadiscono il principio secondo cui la responsabilità per danni da cosa in custodia ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di una terza persona (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa del leso o la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all’evento pregiudizievole.
Corretta, perciò, la valutazione compiuta in Appello, poiché si è appurato che il motociclista, in pieno giorno e adeguatamente avvertito dalla segnaletica stradale, non ha fatto quanto nelle sue possibilità per interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, poiché la situazione di pericolo, segnalata, sarebbe stata suscettibile di essere superata utilizzando l’ordinaria diligenza e prudenza, con conseguente esclusione della responsabilità della Provincia per l’incidente subito dal motociclista.