Assegno divorzile: valutare capacità reddituale e potenzialità lavorative

Il quadro complessivo va arricchito con dettagli ulteriori, come età, salute e situazione occupazionale effettiva del soggetto che richiede l’assegno

Assegno divorzile: valutare capacità reddituale e potenzialità lavorative

Il riconoscimento dell’assegno divorzile in funzione assistenziale richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Necessario, quindi, in questa ottica, valutare la concreta capacità reddituale e le potenzialità lavorative del soggetto che richiede l’assegno, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, incluse condizioni di salute, età e situazione occupazionale effettiva.
Questa la prospettiva applicata dai giudici (ordinanza numero 32910 del 17 dicembre 2025 della Cassazione) a chiusura dell’ennesimo contenzioso post matrimonio tra uomo e donna, i quali, finito l’amore, si sono ritrovati a battagliare per una questione di soldi, ossia per l’assegno di divorzio.
Per i magistrati di terzo grado, come già per i giudici di merito, non ci sono dubbi: è sacrosanto il diritto della donna a percepire un assegno divorzile.
Giusto riportare le valutazioni compiute in Appello, laddove si è evidenziato il divario economico tra i due ex coniugi: mentre l’uomo percepisce una pensione di quasi 2mila euro netti, la donna percepisce un reddito di cittadinanza (oggi assegno di inclusione) pari a 558 euro più redditi saltuari, quale istruttrice di nuoto, che si aggirano sui 400-550 euro mensili, mentre è obbligata a versare un canone di locazione pari a 380 euro.
La funzione dell’assegno non è, precisano i giudici, quella di consentire alla parte economicamente debole il perdurante godimento del tenore di vita coniugale, ma quella di fornirle, da un lato, un’assistenza quando non disponga di mezzi che la rendano autosufficiente e, dall’altro, di accordarle una compensazione allorché dimostri che il contributo prestato durante il matrimonio ha rappresentato un elemento decisivo nella determinazione dello squilibrio patrimoniale all’interno della coppia.
Superato, quindi, il riferimento al pregresso tenore di vita matrimoniale, ritenuto espressione di una impostazione paternalistica e tradizionale, entrano in gioco, a fondare l’attribuzione dell’assegno di divorzio, i principi di solidarietà e di autoresponsabilità. Il principio di solidarietà postula che, al dissolversi della comunione materiale e spirituale, in presenza di un sensibile divario reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dai coniugi e al diverso contributo nella conduzione della vita familiare, corrisponda un assegno che tenda a riequilibrare le posizioni. Il diritto all’assegno viene riconosciuto anche perché il coniuge debole ha svolto un’attività rilevante a favore della famiglia, a discapito di altre occupazioni che avrebbero potuto assicurare al medesimo una maggiore soddisfazione sul piano professionale e vantaggi su quello patrimoniale. In un quadro caratterizzato dalla possibilità di sciogliere liberamente il vincolo matrimoniale e dall’evoluzione dei modelli familiari, occorre prendere atto che gli effetti delle decisioni prese nel corso della vita matrimoniale e delle attività svolte in favore della famiglia possono determinare conseguenze non trascurabili sulla posizione dei coniugi.
L’adeguatezza dei mezzi deve essere valutata non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva, ma anche in relazione a quel che i coniugi hanno contribuito a realizzare insieme in funzione della vita familiare e che, a causa dello scioglimento del vincolo matrimoniale, finirebbe per produrre effetti vantaggiosi per una sola delle parti.
La funzione assistenziale dell’assegno di divorzio si arricchisce, in tal modo, di una componente perequativo-compensativa che trae fondamento diretto quale declinazione del principio costituzionale di solidarietà. Tale componente conduce al riconoscimento di un contributo che, da un lato, muove dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi e, dall’altro, tiene conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica idoneo a garantire l’astratta autosufficienza, ma anche del conseguimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo da ciascuno fornito nella realizzazione della vita familiare, con particolare riguardo alle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, alla luce della durata del matrimonio e dell’età del richiedente.
In questa prospettiva, il giudizio di adeguatezza è destinato ad assumere anche un contenuto prognostico, riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall’assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo, l’età della parte richiedente rappresenta un fattore di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro. D’altra parte, l’autoresponsabilità deve percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e non comparire solo al momento della sua fine. Infatti, non si può prescindere da quanto avvenuto durante il matrimonio e limitarsi ad attribuire al principio di autoresponsabilità un’importanza decisiva solo quando la relazione di coppia giunge alla fine, perché altrimenti, precisano i giudici, si finirebbe per applicarlo principalmente, in contrasto con il principio di ragionevolezza, a danno della parte più debole.
Poiché i criteri attributivi e determinativi dell’assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita usufruito durante il matrimonio, ove non sia possibile accertare, o non ricorra, la componente perequativo-compensativa del sopravvenuto depauperamento dell’ex coniuge che richiede l’assegno, si impone l’accertamento dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza, la finalità assistenziale, che ricorrono in presenza di un’effettiva e concreta non autosufficienza economica del coniuge debole, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.
Passando dal quadro generale alla vicenda in esame, i giudici non solo descrivono la condizione economico-reddituale dei coniugi al momento dello scioglimento del vincolo, ma evidenziano, anche, l’evidente divario economico, frutto anche di squilibrio reddituale, dei due ex coniugi.
Utile il riferimento ad un dettaglio fondamentale: la donna vive, praticamente, del reddito di cittadinanza (oggi assegno di inclusione), pari a 558 euro mensili, mentre i redditi quali istruttrice di nuoto sono saltuari e si aggirano, in misura variabile, sui 400-550 euro mensili, ed inoltre ella sostiene il peso del canone di locazione – 380 euro mensili – per l’abitazione in cui vive con la figlia.
In un contesto in cui, quindi, l’unica entrata certa e stabile per la donna è l’assegno di inclusione, e l’attività lavorativa che ella svolge occasionalmente come istruttrice di nuoto dà luogo a redditi saltuari in misura variabile che si aggirano sui 400-550 euro mensili, è logica la conclusione circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno post matrimoniale in funzione assistenziale in favore della donna, anche alla luce del notevole divario reddituale (l’ex marito può contare su una pensione sicura e stabile di quasi 2mila euro netti), senza dimenticare l’esigenza di solidarietà post-coniugale in funzione integrativa dei redditi altrimenti insufficienti e lo sforzo compiuto dalla donna nel trovare un lavoro, sia pure saltuario, tenuto conto, altresì, delle sue documentate condizioni di salute (cervicopatia, sciatalgia, esofagite).

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