Come si determina il prezzo degli alloggi costruiti in regime di edilizia residenziale pubblica?

In una causa relativa all'esecuzione di un contratto preliminare di compravendita di un alloggio costruito in virtù di convenzione con il Comune, la Corte di cassazione ha avuto modo di pronunciarsi sulla nullità della clausola di determinazione del prezzo

Come si determina il prezzo degli alloggi costruiti in regime di edilizia residenziale pubblica?

Riassumendo, la questione processuale riguarda un'istanza legale di trasferimento di proprietà di un'area di un edificio condominiale realizzato in edilizia convenzionata. Punto centrale della questione era la determinazione del prezzo dell’immobile.

Secondo la Cassazione, infatti, i giudici di merito hanno errato a ritenere nulla la clausola contrattuale di determinazione di un prezzo inferiore a quello c.d. “tabellare”, ovvero parametrato nella convenzione tra l'ente territoriale e il costruttore. La sentenza sottolinea infatti che l'art. 35 della legge n. 865/1971, che persegue lo scopo di agevolare l'acquisto da parte dei soggetti meno abbienti, prevede espressamente la nullità parziale solo per l'ipotesi di determinazione del prezzo in misura superiore (e per la parte eccedente) rispetto a quello stabilito nella convenzione con il Comune. In tal caso, si verifica l’inserimento automatico dell'importo inferiore stabilito in base alla convenzione medesima.

Del resto, la giurisprudenza da tempo afferma che «in tema di edilizia popolare ed economica, l'art. 35 della legge n. 865 del 1971 fissa esclusivamente il prezzo massimo di cessione degli alloggi, con l'effetto che il proprietario del bene edificato a seguito di convenzione stipulata dal Comune con il costruttore in forza della citata disposizione, in assenza di una clausola, nella convenzione, di determinazione del prezzo di cessione degli alloggi ovvero dei criteri per determinarlo, non è sottoposto al vincolo di rivendere il bene ad un determinato prezzo» (Cass. n. 377/2024).

In conclusione, accogliendo il ricorso, la Cassazione afferma che dovrà essere effettuato il trasferimento del diritto di proprietà dell’immobile con la sola condizione del pagamento della residua differenza tra l'importo indicato in contratto e quello già versato (Cass. civ., sez. II, ord., 30 aprile 2024, n. 11574).

 

news più recenti

Mostra di più...