Capitombolo in strada per un pedone: solo il caso fortuito può salvare il Comune

In generale, la responsabilità del custode è esclusa dalla prova del caso fortuito, che può consistere in un fatto naturale, in una condotta d’un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, in un comportamento della vittima

Capitombolo in strada per un pedone: solo il caso fortuito può salvare il Comune

A fronte di danni cagionati da cose in custodia, la responsabilità del custode è esclusa dalla prova del caso fortuito, che può consistere in un fatto naturale, in una condotta d’un terzo estraneo tanto al custode quanto al danneggiato, in un comportamento della vittima. Se il caso fortuito è consistito in un fatto naturale o del terzo, esso in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto sia oggettivamente (e cioè per qualunque persona, e non solo per il custode) imprevedibile ed inevitabile. Se, invece, il caso fortuito è consistito nella condotta della vittima, al fine di stabilire se esso escluda in tutto od in parte la responsabilità del custode debbono applicarsi i seguenti criteri: valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno; valutare se il danneggiato ha rispettato il generale dovere di ragionevole cautela; escludere del tutto la responsabilità del custode, se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale; considerare irrilevante la circostanza che la condotta della vittima fosse astrattamente prevedibile.
Questi i punti fermi ribaditi dai giudici (ordinanza numero 2685 del 7 febbraio 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso sorto in quel di Messina a seguito del capitombolo subito in strada da una cittadina.
Chiaro il contenuto del fronte giudiziario. La donna ha ‘accusato’ il Comune, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro occorso durante l’attraversamento della strada, con conseguente caduta provocata da una buca non segnalata presente sul manto stradale.
Chiare e rilevanti le lesioni provocate dall’incidente: trauma cranico lieve, frattura delle ossa nasali, escoriazioni allo zigomo, lussazione degli incisivi superiori e frattura composta dell’epifisi distale del radio destro, oltre a postumi permanenti.
Per la cittadina non ci sono dubbi: la sua disavventura è addebitabile alla responsabilità del Comune. E questa linea di pensiero è condivisa già dai giudici di merito, i quali condannano l’ente locale a versare oltre 136mila euro come ristoro economico alla vittima del capitombolo.
Decisivo il richiamo alle prove testimoniali e documentali: è risultato provato, in sostanza, che il sinistro occorso alla donna si è verificato per la carente manutenzione della strada da parte dell’ente comunale, che avrebbe dovuto rimuovere o, quantomeno, segnalare la situazione di pericolo.
Questa visione viene confermata dai magistrati di Cassazione, i quali ‘inchiodano’ il Comune e definiscono la condotta tenuta dalla donna non catalogabile come caso fortuito, nel senso di un fatto interruttivo del nesso di causalità, ma neppure obiettivamente colposa e dunque idonea a configurare un concorso di colpa, alla luce del principio di autoresponsabilità, che impone all’utente della strada una cautela proporzionata alla percepibilità del pericolo.
Vero è che la presenza di uno strato di foglie è di per sé un segnale che deve indurre il pedone a una maggiore attenzione, poiché è noto che le foglie possono nascondere insidie, ma è anche vero che, nella vicenda in esame, si è esclusa in concreto qualsivoglia condotta incauta della vittima, che anzi è risultata avere posto la normale diligenza richiesta nell’attraversare la strada pubblica, mentre non poteva in alcun modo prevedere la presenza dell’insidia (buca). La caduta, del resto, è certamente avvenuta a causa dell’apertura presente sull’asfalto e non per colpa del fogliame, che non era in quantità tale da poter da solo o in concorso essere la causa delle lesioni lamentate dalla donna.

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