Approvazione del rendiconto: non necessaria la presentazione all’assemblea, da parte dell’amministratore, di una contabilità redatta con forme rigorose

Sufficiente, in applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, una contabilità idonea a rendere intelligibili le voci di entrata e di spesa

Approvazione del rendiconto: non necessaria la presentazione all’assemblea, da parte dell’amministratore, di una contabilità redatta con forme rigorose

In materia di condominio, per la validità della delibera di approvazione del rendiconto non occorre che entrate e spese siano trascritte nel verbale assembleare, o che siano oggetto di analitico dibattito ed esame, potendo l’assemblea procedere sinteticamente all’approvazione alla stregua della documentazione giustificativa fornita dall’amministratore.
Questo il chiarimento fornito dai giudici (ordinanza numero 471 dell’8 gennaio 2026 della Cassazione), i quali, a chiusura di un contenzioso sorto in un palazzo in quel di Bergamo, hanno precisato poi che per la validità della delibera di approvazione del rendiconto non è necessaria la presentazione all’assemblea, da parte dell’amministratore, di una contabilità redatta con forme rigorose, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società, dovendo ritenersi sufficiente, in applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, una contabilità idonea a rendere intelligibili le voci di entrata e di spesa, con le relative quote di ripartizione, che contenga in ogni caso l’indicazione delle somme incassate, nonché dell’entità e della causale degli esborsi eseguiti, come di ogni altro elemento fattuale idoneo a consentire l’individuazione e il vaglio da parte dell’assemblea delle modalità con cui l’incarico di amministrazione è stato eseguito.
Prive di fondamento, quindi, nella vicenda in esame, le obiezioni sollevate da due condòmini in merito alla delibera condominiale di approvazione del bilancio consuntivo 2017/2018, obiezioni centrate, in particolare, sulla non correttezza del bilancio dell’esercizio 2017-2018, riportante un disavanzo di quasi 500 euro nella situazione patrimoniale al 31 ottobre 2018, nonché l’assenza dell’elenco dei fornitori o, comunque, l’indicazione di importi non corretti con riguardo a taluni di essi.
Per i due condòmini è evidente l’invalidità della delibera di approvazione di un bilancio redatto non in conformità con i criteri normativi.
I giudici di Cassazione ribattono osservando che i due condòmini richiamano talune incongruenze nei conteggi nonché l’assenza di un elenco analitico dei fornitori, ritenendo che tanto sia sufficiente ad ammantare di assenza di trasparenza l’intero bilancio consuntivo, senza, tuttavia, lamentare l’assenza di uno o più dei documenti contabili che compongono il rendiconto, ovvero la loro errata modalità di redazione, censurando in concreto l’adozione di criteri di redazione non trasparenti.
Tirando le somme, la rendicontazione di un disavanzo di cassa nella situazione patrimoniale (che può derivare da varie cause), come del resto un elenco di fornitori che hanno emesso le fatture saldate non completo, non costituiscono elementi tali da giustificare l’assunta invalidità della delibera di approvazione del rendiconto, non traducendosi in un concreto pregiudizio per l’interesse generale alla veridicità del bilancio stesso.
Impossibile, infine, anche parlare di mala gestio dell’amministratore, che può, invece, essere perseguibile mediante domanda di revoca per gravi irregolarità.

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